Dichiarazione F-gas

Dichiarazioni F-gas

Il Regolamento Europeo 842/06 CE e successivi, stabilisce che tutti gli impianti contenenti una quantità di gas fluorurati ad effetto serra superiore a 3 kg siano in possesso di un Registro dell'Apparecchiatura.
 
Sul Registro dell'Apparecchiatura devono essere riportate le quantità e il tipo di gas fluorurati ad effetto serra installati, le quantità eventualmente aggiunte e quelle recuperate durante le operazioni di manutenzione, di riparazione e di smaltimento definitivo.
 
Inoltre devono essere riportate le informazioni riguardanti l'identificazione della società o del tecnico che ha eseguito la manutenzione o la riparazione, con le date e i risultati dei controlli effettuati e l'identificazione delle apparecchiature installate.
 
A decorrere dal 1 gennaio 2015 il nuovo Regolamento Europeo 517/14, modifica la gestione del controllo perdite e prevede che la soglia dei 3 kg di refrigerante, venga convertita in tonnellate equivalenti di Anidride Carbonica.
 
Il nuovo regolamento sostituisce le soglie espresse in peso di gas fluorurati ad effetto serra (3kg) con soglie espresse in tonnellate di quantità di CO2 equivalente.
 
L’articolo 2, par. 7 definisce “tonnellate di CO2-eq” come “la quantità di gas a effetto serra espressa come il prodotto del peso dei gas a effetto serra in tonnellate metriche e del loro potenziale di riscaldamento globale GWP”.
 
Sulle apparecchiature che funzionano con refrigeranti ad alto GWP, le nuove soglie renderanno le apparecchiature soggette a controlli periodici di perdite anche se sono al di sotto dei 3 kg di refrigerante, mentre le apparecchiature che attualmente ne sono soggette, potrebbero evitare l’obbligo per la stessa ragione.
 
Tuttavia, sino al 31/12/2016 i dispositivi al di sotto dei 3 kg di gas fluorurati ad effetto serra (se ermeticamente sigillati che contengono meno di 6 kg di gas) non saranno soggetti ai requisiti di controllo perdite.
 
      Concretamente tutto questo significa che:
Le attrezzature con più di 3 kg ma meno di 5 tonnellate di CO2 eq. di refrigerante non hanno più bisogno di essere controllate per le perdite dal 1 gennaio 2015
Le attrezzature con meno di 3 kg ma più di 5 tonnellate di CO2 eq. di refrigerante non hanno bisogno di essere controllate per le perdite fino al 1 gennaio 2017
Per qualsiasi altro tipo di dispositivo con almeno 3 kg di refrigerante le nuove soglie si applicheranno a partire dal 1 gennaio 2015
 
 
      Alcune sanzioni amministrative previste per l'operatore
Non ottemperanza agli obblighi di controllo da € 7.000,00 a € 100.000,00
Esecuzione controlli con persone prive di certificato da € 10.000,00 a € 100.000,00
Esecuzione riparazioni con persone prive di certificato da € 10.000,00 a € 100.000,00
Mancata tenuta del Registro dell'Apparecchiatura da € 7.000,00 a € 100.000,00
Entro il 31 maggio di ogni anno, è necessario compilare la dichiarazione ai sensi dell'art. 16, comma 1, del DPR 43/2012 riguardante la quantità delle emissioni in atmosfera di gas fluorurati ad effetto serra relativi all'anno precedente, sulla base dei dati contenuti nel Registro dell'Apparecchiatura.
 
Sono soggette alla dichiarazione, le installazioni fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore, protezione antincendio, contenenti 3 kg o più di gas fluorurati ad affetto serra.
 
La compilazione e la trasmissione della Dichiarazione si effettua esclusivamente on-line tramite il sito istituito presso l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA).
 
L'obbligo della compilazione e tramissione della dichiarazione, secondo la normativa di riferimento, spetta al proprietario dell'impianto (operatore).
 
Se il proprietario ha delegato il controllo dell'impianto o dell'Apparecchiatura ad una società esterna (tramite contratto scritto), la trasmissione dei dati deve essere fatta da quest'ultima.
 
Il proprietario può anche affidare a terzi (persona di riferimento) la compilazione della dichiarazione, ma anche in questo caso è necessaria una delega scritta.
 
      Dati da inserire nella dichiarazione
Dati identificativi: operatore, persona di riferimento, sede di installazione
Numero e tipologia di apparecchiature presenti
Informazioni di dettaglio: tipo di sostanza, carica circolante, quantità aggiunta nell’anno di riferimento, quantità recuperata/eliminata nell’anno di riferimento, motivo dell’intervento
 
La dichiarazione va presentata anche nel caso in cui l’impianto nel corso dell'anno precedente, non abbia subito alcun rabbocco e quindi non vi siano state emissioni di gas in atmosfera.
 
Per garantire la corretta installazione, manutenzione o riparazione dell’apparecchiatura o dell’impianto, le operazioni devono essere eseguite da personale in possesso delle necessarie certificazioni, secondo delle scadenze in funzione della quantità di gas nel circuito.
 
Scadenze previste
- Almeno una volta all'anno per le applicazioni contenenti 3 kg o più di Fgas
- Almeno una volta ogni 6 mesi per le applicazioni contenenti 30 o più kg di Fgas
- Almeno una volta ogni 3 mesi per applicazioni contenenti 300 o più kg di gas
 
E' prevista una sanzione amministrativa da € 1.000,00 a € 10.000,00 nei confronti dell'operatore che non provvede ad inviare entro il 31 maggio di ogni anno all'ISPRA la relativa dichiarazione.

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